A chi si applica la previgente normativa

Come detto, il meccanismo di adeguamento dalla speranza di vita era stato introdotto dalla riforma Dini e perfezionato dalla riforma Monti-Fornero del 2011, sulla base dell’innalzamento della vita media della popolazione italiana, con il fine di arginare i costi sempre piu alti della previdenza.

La norma prevede che il momento della pensione venga progressivamente spostato in avanti sulla base delle analisi dell’ISTAT che definiscono la speranza di vita delle successive generazioni, con modifica dei requisiti anagrafici di accesso a tutte le tipologie di pensioni.

Il primo adeguamento è stato nel 2013 ( pari a 3 mesi). La Legge di Bilancio 2018 ha modificato il meccanismo di adeguamento, prevedendo:

  • che si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento, rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;
  • che gli adeguamenti (a decorrere da quello operante dal 2021) non possono essere superiori a 3 mesi (con recupero dell’eventuale misura eccedente in occasione dell’adeguamento o degli adeguamenti successivi);
  • che eventuali variazioni negative devono essere recuperate in occasione degli adeguamenti successivi (mediante compensazione con gli incrementi che deriverebbero da tali adeguamenti);
  • l’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita per la pensione di vecchiaia e pensionamento anticipato, per specifiche categorie di lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata INPS ex articolo 2, comma 26, della L. 335/1995 , cioè addetti a mansioni lavorative usuranti o gravose, svolte per piu di 6 anni negli ultimi 7 (o 7 su dieci) , con anzianità contributiva di 30 anni.