• Francesco Mongioì
    Segretario Generale Regionale Uiltec Alto Adige

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COORDINAMENTO
Salute e Sicurezza


Il legislatore italiano, all’atto del recepimento della Direttiva 89/391/CEE con il D.Lgs. n. 626/1994, ha individuato i nuovi soggetti destinati a far funzionare il sistema di sicurezza aziendale, quali:

  • il Datore di lavoro,
  • il RSPP,
  • il Medico Competente e
  • il RLS.

Per quest’ultimo, sono state operate due precise scelte:

  • quella di optare per la partecipazione mediata (“i lavoratori e/o i loro rappresentanti”);
  • quella di far coincidere, dove possibile (cioè in aziende con più di 15 dipendenti e dove sono costituite le rappresentanze sindacali), il RLS con la RSU/RSA costituita in azienda (art. 18, comma 3 con il D.Lgs. n. 626/1994, ora articolo 47, comma 4 con il D.Lgs. n.81/2008) con l’evidente intenzione di trasferire sul RLS la tutela propria del delegato sindacale e l’agibilità necessaria per svolgere l’attività per cui ha ricevuto il mandato dai lavoratori.

A supporto di ciò, va precisato che non sono poi così rari i casi di particolari “pressioni” eseguite dal Datore di lavoro, o da componenti la direzione aziendale, sul RLS (anche adottando tecniche psicologiche tese a fare sentire in colpa l’individuo, nell’infondere il timore di essere la causa potenziale della totale chiusura dell’attività a seguito di personali posizioni prese nel chiedere aiuto per far rispettare gli obblighi normativi), le quali diventano meno proponibili verso un membro di RSU, già destinatario di “attenzioni” ed esperto nell’aggirarle, nonché conoscitore della reale situazione aziendale.

Questo soggetto della prevenzione, rispetto alla normativa precedente, ha visto rafforzato il proprio ruolo rappresentativo delle esigenze dei lavoratori in materia di tutela della sicurezza e della salute nei confronti della direzione aziendale, soprattutto perché indicato obbligatorio in tutte le imprese, quindi anche nelle piccole e piccolissime aziende (prima le aziende sotto i 15 dipendenti ne erano in pratica escluse). Si evidenzia così l’importanza data dalle norme ad un RLS interno alle aziende, inteso come figura di garanzia e di positività del sistema aziendale mirato alla tutela di SSA.

Il RLS è una persona eletta o designata per rappresentare le esigenze dei lavoratori nei confronti della direzione aziendale per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

È quindi una figura liberamente individuata dai lavoratori dipendenti in tutte le aziende o unità produttive e la sua designazione non costituisce un adempimento obbligatorio posto a carico del datore di lavoro. L’Articolo 47 del D.Lgs. 81/2008 indica, al comma 1 come “il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo”.

Poi al comma 2 “in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

Al comma 3 “nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48”. Difatti, il successivo articolo 48, relativo al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) indica come questa figura (Comma 1) “esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’articolo 50”.

Inoltre, per ribadire il fatto che è prevista la figura del RLS in tutte le aziende di qualsiasi dimensione esse siano, (Comma 3) “tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all’articolo 52” manifestando così, in modo chiaro ed esplicito come:

Nelle aziende - ad eccezione delle micro dove val la pena di sciegliere il Rappresentante territoriale e di promuoverne l’esistenza - prima di tutto i lavoratori devono verificare ls possbilità di eleggere i RLS al loro interno, (articolo 47, comma 6) “in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro”: al momento, di questo famoso “election day” non si ha ancora alcuna notizia certa. La necessità di orientare l'elezione ad un unico giorno sul territorio nazionale può essere giustificata dal fatto che organizzare le elezioni nazionali nello stesso momento può, per esempio:

  • far assumere l'iniziativa elettiva al datore di lavoro (che ne deve dare la disponibilità e lo spazio) e svilupparla nell'impegnare i lavoratori alla ricerca del soggetto incaricato a rappresentarli nel campo della sicurezza (e non al contrario come spesso accade);
  • togliere ogni giustificazione ai datori di lavoro che intendessero non procedere alle elezioni perché, per esempio, non si è trovato un giorno utile in corso d'anno che permettesse ai lavoratori di partecipare ad un'assemblea elettiva in orario di lavoro;
  • incentivare i lavoratori, ricattati o meno da parte del datore di lavoro, a ricercare il RLS anche se nessuno di loro intende ricoprire l'incarico (situazione che spesso rivela la generalizzata paura di ritorsioni adottate dal datore di lavoro verso figure ritenute di “disturbo” alla “personale” gestione dell'azienda). Il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver distribuito un sollecito scritto a tutti i dipendenti a riunirsi in assemblea elettiva il tal giorno e alla tal ora poi, nel caso nessuno dei lavoratori se la sia sentita di assumere l'incarico, lo stesso dovrà sollecitare l'emissione di un verbale scritto e firmato che indichi tale decisione collettiva: cosa che porterà comunque a far riferimento ad un RLS esterno (vedasi punto a seguire).

Naturalmente le modalità delle elezioni del RLS dovranno essere precedute dall'approntamento dell'assemblea elettiva dei lavoratori - dove il datore di lavoro non dovrà partecipare - la quale potrebbe indicare valida, per esempio, l'elezione palese per alzata di mano o l'istituzione di un seggio che permetta la votazione segreta a mezzo scheda.

Se l'individuazione ed elezione del RLS non avviene, ed in particolare se si tratta di micro imprese, l’azienda deve partecipare obbligatoriamente (articolo 52, Comma 1) ad un “fondo INAIL di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità” per il quale (articolo 52, Comma 2, lettera a) verserà un contributo annuo “in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda”, ricevendo così l’indicazione di un RLS territoriale (gestito dagli OPP) che mantiene le stesse prerogative del RLS interno. A meno che l’azienda non aderisca ad “un accordo di pari livello” realtivo alla figura dei Rlst e alla Pariteticità come quello da tempo in vigore nel settore edile e quello degli Artigiani.

Il datore di lavoro (o il dirigente incaricato, normalmente il capo del personale) deve comunicare in via telematica all’INAIL (o all’IPSEMA che tuttavia attualmente è stata assorbita dall’INAIL), nonché, per il loro tramite, al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, i nominativi dei RLS solo in caso di nuova elezione o designazione; in fase di prima applicazione questo obbligo riguarda i RLS già eletti o designati (articolo 18, comma 1 lettera “aa” D.Lgs. n. 81/2008).

Si sottolinea, quindi, che quanto previsto in precedenza sull’argomento non è più in vigore e cioè la comunicazione, entro il 31 marzo di ogni anno, dei nominativi dei RLS in carica al 31 dicembre dell’anno precedente. La modifica integrativa nasce dall’evidente l’obiettivo di evitare un onere burocratico aggiuntivo alle aziende con la comunicazione agli Enti previdenziali preposti di nominativi, spesso identici, dei RLS che possono essere in carica, presso la stessa azienda, anche per più anni.

Articolo 47, Comma 7 “In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente”:

  • un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
  • tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
  • sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

In queste aziende il numero dei RLS è aumentato nella misura individuata dagli Accordi Interconfederali o dalla Contrattazione Collettiva.

È importante ricordare come queste indicazioni riguardino il numero minimo di RLS previsti a seconda della dimensione aziendale; tale numero potrà essere modificato solamente in aumento.

 

Laddove in un determinato territorio non siano stati designati RLS, nelle singole aziende o nelle unità produttive è possibile attribuire i compiti a carico del RLS, previsti dall’art. 50 del D.Lgs. 81/2008, ad un RLS territoriale, come già avviene nel settore edile e nel settore dlel’artigianato.

Per la piena operatività di un RLS territoriale, occorre la sottoscrizione di un’intesa tra l’Associazione Industriali e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori maggiormente rappresentative, rispettivamente delle imprese e dei lavoratori, sul territorio di riferimento.

RLS di sito produttivo (Articolo 49 D.Lgs. n. 81/2008)

Comma 1. I RLS di sito produttivo sono individuati nei seguenti contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:

  • Porti, di cui all’articolo 4 comma 1 lettere b) c) e d), sedi di attività portuale o di attività marittima da individuare con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e dei Trasporti da adottare entro 12 mesi dalla entrata in vigore del presente decreto;
  • Centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei Trasporti del 18 ottobre 2006 n. 3858;
  • Impianti siderurgici;
  • Cantieri con almeno 30.000 uomini giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, prevista per la realizzazione di tutte le opere;
  • Contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.

Comma 2. Nei contesti di cui al comma precedente il RLS di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i RLS delle aziende operanti nel sito produttivo.

Comma 3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione di cui al comma 2, nonché le modalità secondo cui il RLS di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all’art. 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i RLS del medesimo sito.

Al RLS si assegnano funzioni specifiche senza dargli contemporaneamente funzioni contrattuali (a parte alcuni CCNL).

Le RSU (introdotte dal protocollo trilaterale del 23 luglio 1993 e disciplinate dall’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993) sono organismi dotati d’esplicita legittimazione conflittuale, rivendicativa e partecipativa, mentre, per quanto riguarda il RLS appare evidente la caratterizzazione non conflittuale, partecipativa e collaborativa espressa nelle norme e da Confindustria, CGIL, CISL e UIL nella premessa dell’accordo del 22 giugno 1995.

Per la prima volta è creata, dalla stessa legge e dagli accordi applicativi, una forma istituzionalizzata e formale di rappresentanza dei lavoratori alla quale sono riconosciuti diritti di partecipazione nell’ambito dei processi decisionali.

Il RLS dovrà operare ed essere in qualche modo presente, anche nei luoghi dove non esistono le RSU/RSA.

Le relazioni industriali, riferite alle attività di prevenzione nel campo della sicurezza, si devono basare su di un rapporto tra azienda e lavoratori che pur mantenendo da una parte il tradizionale aspetto dialettico (la RSU rimane tale e quale), dall’altra deve trovare specifiche forme di collaborazione e di partecipazione attiva per la valutazione, gestione dei rischi lavorativi ed ambientali.

In definitiva, si devono trovare le modalità per costruire un altro canale relazionale attraverso il confronto con il Rappresentante dei lavoratori per le tematiche di SSA.

La prima funzione del RLS è quella di rappresentare i lavoratori in tutto ciò che riguarda la prevenzione e tutela di SSA però, tra i compiti e diritti che la stessa legge gli attribuisce, ve ne sono alcuni che rivestono particolare importanza e che vale la pena di ricordare:

  • Promuovere iniziative per l’attuazione delle misure di prevenzione.
  • Formulare osservazioni in occasione delle visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti.
  • Partecipare alla riunione periodica indetta almeno una volta l’anno. In quest’occasione, il RLS che non ha potuto partecipare direttamente alla valutazione generale della valutazione dei rischi (per esempio nel caso che la sua elezione sia avvenuta dopo la stesura del DVR), dovrà tutelarsi chiedendo di evidenziare, nel previsto verbale di consultazione, il fatto di prendere atto della situazione esistente, riservandosi di fare osservazioni ufficiali quando sarà in grado (conoscenze, capacità) e posto in condizione (agibilità, rapporti, informazioni) di farne perché, in questo caso, la sottoscrizione del RLS senza espressione di riserva ha valore legale d’esplicita approvazione.
  • Avvertire il Datore di lavoro dei rischi individuati, sempre ed anche nel caso di opere o servizi conferiti in appalto, e ricorrere agli Organi competenti qualora ritenga che le misure adottate non siano idonee a garantire la sicurezza.
  • Accedere liberamente a tutta la documentazione aziendale, alle informazioni sui flussi d’attraversamento (materia prima, energia e risorse trasformate in prodotto dall’entrata all’uscita della fabbrica e rifiuti), al registro infortuni ed a tutti i luoghi di lavoro.
  • Disporre (articolo 50, Comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008) del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico. Per quantificare questo tempo da dedicare all’attività, il metodo più praticato è quello di far evolvere la riunione periodica, prevista dall’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, da “consuntiva” a “programmatica” permettendo così, da una parte operare la valutazione di quanto fatto nel periodo precedente nel campo della prevenzione e protezione dai rischi lavorativi, valutarne il risultato e la tempistica utilizzata; da questo fare una valutazione degli impegni futuri, che andranno verbalizzati, e da qui prevedere l’impegno temporale del RLS e quindi ricercarne, con l’eventuale supporto della RSU, le coperture organizzative opportune. Si ricorda che sono gli Accordi attuativi del 626 (ancora in vigore) apreveder il monte ore minimo disponibile per i Rls, oltre a specifiche disposizione previste nei CCNL

Il RLS deve sviluppare il proprio operato in modo d’essere parte attiva del sistema aziendale, entrando in modo propositivo nell’organizzazione e nella gestione delle attività lavorative e divenendo il “filo d’unione”, una vera e propria interfaccia, tra gli Enti preposti (nella loro doppia attività di controllo-verifica e informativo-assistenziale), l’OPP, il Datore di lavoro, il Medico Competente, il RSPP/SPP, i lavoratori e, quando necessario, con la Magistratura.

Il RLS può avere a sua disposizione, se tutto funziona come previsto, un’enorme quantità d’informazioni su SSA e divenire un preciso riferimento per l’azienda, la quale dovrà assumersi il compito di farlo diventare una figura preparata e competente per poter così sviluppare un sistema partecipativo, efficace e produttivo.

Per esercitare efficacemente il proprio mandato, il RLS deve acquisire capacità che gli consentano di essere in grado di:

  • Cercare, trovare, catalogare, analizzare, abbinare, smistare, indirizzare tutte le informazioni ricevute.
  • Sensibilizzare i lavoratori affinché destinino parte delle loro capacità professionali all’individuazione del rischio ed alla concreta collaborazione per la definizione delle misure migliorative, alla loro realizzazione, al loro mantenimento nel tempo. Da qui costruire, con il supporto dei lavoratori interessati, la mappatura dei rischi SSA da inserire nel DVR.
  • Sollecitare e preparare la consultazione, coinvolgimento e collaborazione.
  • Coinvolgere tutti i soggetti operanti nell’impresa affinché l’attenzione sulle tematiche di Salute e Sicurezza diventi parte integrante del lavoro (quindi necessiti anche di attenzione organizzativa) e continui a crescere ed affinarsi.
  • Stimolare le varie funzioni deputate alla Sicurezza (Datore di lavoro, RSPP, MC, Tecnologia aziendale e Dipartimento di prevenzione) affinché, a seguito della valutazione dei rischi (presenti e potenziali), siano approntati i percorsi migliorativi previsti e necessari.
  • Valutare l’idoneità delle misure di protezione e prevenzione, formazione e informazione, nonché di rappresentanza adottate per poter essere in grado di verificarne l’efficacia e la corrispondenza alla “miglior conoscenza”, richiedere l’intervento delle Autorità ed Organi competenti (per esempio, secondo quanto previsto dall’art. 50, comma 1, lettera “o” del D.Lgs. 81/2008) o adire all’OPP (art. 51 del D.Lgs. 81 o accordo interconfederale, parte II, punto 2).

 

Analizzando la situazione esistente in senso generale, è evidente che spesso, non solo da parte della componente aziendale ma anche da quella sindacale e dagli stessi lavoratori, si dimentica (o si fa finta di dimenticare) che la figura del RLS non è di natura esclusivamente politico-contrattuale, non è specificatamente tecnica, non è un ispettore delle istituzioni, non è (visto dall’azienda) un “rompiscatole legalizzato” e non è (visto dalla RSU e dai lavoratori) colui a cui demandare tutto ciò che riguarda il tema sicurezza. Il RLS è, invece, fondamentalmente un lavoratore che ha le capacità (date dalla formazione, agibilità, conoscenze, motivazione, ecc.) per essere un eccezionale veicolo d’informazioni, ossia un potente mezzo per tentare di risolvere i problemi, trovando le soluzioni più adeguate interfacciando funzioni, culture, conoscenze e specificità diverse tra loro (e raramente tra loro comunicanti) ma allo stesso tempo complementari.

L’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP - e di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione - ASPP - (Articolo 50, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008 ).

Questo perché è noto come il RSPP e gli ASPP siano soggetti della prevenzione espressi dalla volontà del datore di lavoro e che tutelano, in materia di sicurezza e salute, il datore di lavoro stesso, mentre la figura del RLS è designata dai lavoratori e deve rappresentare le loro istanze in materia di sicurezza e salute al RSPP ed agli ASPP. Pertanto la diposizione normativa in esame va nella direzione di considerare che RSPP e ASPP da un lato e RLS dall’altro hanno l’obiettivo comune di garantire, attraverso una fattiva collaborazione, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro a vantaggio sia dell’azienda che dei lavoratori.