La famiglia rappresenta il principale canale per la trasmissione della cittadinanza. Il nostro ordinamento, fondato sul principio dello ius sanguinis, focalizza infatti l’attenzione sul legame di sangue e sul diritto di filiazione. Per questo, il minore nato all’estero da genitori italiani è riconosciuto cittadino alla stessa stregua di colui che nasce in Italia da genitori italiani.
Lo stesso vale per il minore nato in una famiglia composta da un genitore italiano e da un genitore straniero. In questo caso, a prescindere ancora dal luogo di nascita, il padre o la madre italiani trasmettono automaticamente la cittadinanza al figlio.
L’attribuzione della cittadinanza per nascita nel territorio italiano da genitori stranieri è previsto solo in due casi particolari:
a) se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi;
b) se entrambi i genitori non possono trasmettere la propria cittadinanza (poiché il Paese d’origine ad esempio preveda esclusivamente l’acquisto della cittadinanza secondo lo ius soli).
Bisogna distinguere due ipotesi a seconda che il figlio del cittadino italiano sia uno straniero minorenne o maggiorenne. Se è minorenne, l’acquisto della cittadinanza italiana è automatico, e retroagisce al momento della nascita. Se è maggiorenne, conserva la propria cittadinanza, ma può, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale o dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, dichiarare di voler eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
Anche in questo caso bisogna distinguere due ipotesi a seconda che il figlio adottato da cittadino italiano sia minorenne o maggiorenne. In caso di minore straniero la cittadinanza italiana si acquista di diritto con la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di Stato civile del comune di residenza. Se maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l’adozione.
Il figlio minore straniero di chi acquista la cittadinanza italiana, diventa cittadino italiano purché conviva in modo stabile ed effettivo alla data dell’acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore. L’acquisto della cittadinanza è un automatismo che viene attestato dal Sindaco. In caso in cui l’acquisto si sia perfezionato all’estero sarà il Console competente a trasmettere la relativa attestazione che verrà trascritta nei registri di cittadinanza e annotato sull’atto di nascita del minore. L’acquisto della cittadinanza decorre dallo stesso giorno in cui ha acquistato o riacquistato la cittadinanza il genitore. Al compimento del diciottesimo anno, se in possesso di altra cittadinanza, può rinunciare a quella italiana.
Il cittadino straniero nato e residente legalmente in Italia senza interruzioni fino ai 18 anni, diviene cittadino italiano se, entro il compimento del diciannovesimo anno, dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana.
Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana dopo due anni di residenza legale in Italia oppure, se residente all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e se non sussiste separazione legale. Il termine di tre anni è dimezzato in caso di figli minori o adottati della coppia.
La cittadinanza italiana si trasmette da genitore in figlio, indipendentemente sia dal luogo di nascita, sia dal possesso della cittadinanza del Paese straniero di residenza. E’ cittadino italiano anche il figlio nato all’estero di un cittadino italiano. In tal caso l’attribuzione della cittadinanza italiana avviene con la trascrizione dell’atto di nascita da parte dell’autorità consolare italiana del luogo dove la nascita è avvenuta. Dunque anche il discendente, nato all’estero, di un cittadino italiano, trasferitosi a suo tempo all’estero è cittadino italiano per nascita, purché né lui, né i suoi ascendenti, né l’avo italiano, abbiano mai dichiarato di voler rinunciare alla cittadinanza italiana.
Se la discendenza di una persona da genitore o avo italiano non risulta nei registri dello stato civile italiano, occorre accertarla e avere la conferma che tutti gli ascendenti abbiano mantenuto e quindi trasmesso la cittadinanza italiana. L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’autorità diplomatico-consolare territorialmente competente; per i residenti in Italia è l’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza.
Il cittadino straniero con padre o madre o uno degli ascendenti in linea retta fino al II° grado che siano stati cittadini italiani per nascita ed abbiano successivamente perso la cittadinanza italiana, acquista la cittadinanza italiana solo se ricorre una delle seguenti condizioni:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana (l’acquisto decorre dal giorno successivo a quello del congedo, si considera “effettivo servizio militare” solo il servizio interamente prestato, anche all’estero, nelle forze Armate o svolgendo un servizio equiparato);
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, anche all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, è residente legalmente da almeno due anni in Italia e dichiara, entro il compimento del diciannovesimo anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana (la residenza legale senza interruzioni deve inoltre permanere dal compimento della maggiore età alla data della dichiarazione di acquisto).
Chi ha perso la cittadinanza italiana, può riacquistarla nei seguenti casi:
a) se presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di volerla riacquistare;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano e dichiara di volerla riacquistare;
c) se dichiara di volerla riacquistare e ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza in Italia;
d) dopo un anno dallo stabilimento della residenza in Italia, salvo espressa rinuncia;
e) se, essendogli stata revocata per aver assunto una carica o un impiego o il servizio militare per uno Stato estero e non aver ottemperato all’ordine di abbandonarlo, dichiara di volerla riacquistare e ha stabilito in Italia la residenza da almeno due anni.
Lo straniero può fare richiesta di cittadinanza italiana per naturalizzazione dopo aver risieduto stabilmente e legalmente nel territorio italiano.
La residenza legale in Italia deve essere ininterrotta per almeno:
– 3 anni per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al II° grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
– 4 anni per i cittadini di uno Stato U.E.;
– 5 anni per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani e per il figlio maggiorenne legittimo del naturalizzato
– 5 anni per gli apolidi e per i rifugiati;
– 10 anni per cittadini di uno Stato NON U.E;
Non è richiesto alcun periodo di residenza in Italia per gli stranieri che hanno prestato servizio alle dipendenze dello Stato per un periodo di almeno 5 anni, anche all’estero.
A partire dal 18 giugno 2015 le domande possono essere esclusivamente inviate tramite modalità telematica.