Pensioni

 

La riforma Monti-Fornero,ha apportato significative modifiche in materia pensionistica.
Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia le nuove disposizioni hanno inciso in particolare sulle donne del settore privato per le quali è stato previsto l’innalzamento dell’età pensionabile. E’ stato inoltre parificato il requisito minimo di contribuzione – pari a 20 anni – finora diversificato tra soggetti del sistema retributivo/misto e soggetti del sistema contributivo.

In sostituzione della pensione di anzianità è stata introdotta la nuova pensione anticipata. Viene pertanto abolito il sistema delle cosiddette “quote”, restando per il futuro il solo canale della massima anzianità contributiva.
Sono state abolite le finestre d’accesso alla pensione. Le finestre mobili continueranno ad applicarsi solo per coloro che andranno in pensione con la previgente normativa (vedi apposita sezione “A chi si applica la previgente normativa”).
E’ stata prevista l’applicazione del c.d. “pro quota contributivo” per tutti i trattamenti pensionistici. Secondo questo meccanismo, a partire dal 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità, è calcolata secondo il metodo di calcolo contributivo. Viene di fatto abolito il metodo di calcolo interamente retributivo.
Viene introdotto il principio per cui il proseguimento del lavoro dopo il raggiungimento dell’età necessaria per la pensione di vecchiaia è incentivato fino all’età di 70 anni. Viene infatti prevista l’applicazione dei coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione con il metodo contributivo anche oltre i 65 anni e fino ai 70 anni di età.
Viene confermata ed estesa l’applicazione del meccanismo di adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici.
L’adeguamento verrà applicato per la prima volta nel 2013 (tre mesi in più sui requisiti anagrafici della pensione di vecchiaia e sul requisito contributivo per la pensione anticipata) ), poi ogni tre anni fino al 2019, dopo di che l’adeguamento diventerà biennale. Questo adeguamento si applicherà anche ai soggetti c.d. derogati dalle nuove norme sull’accesso a pensione che continuano ad applicare i requisiti previsti dalla previgente normativa.

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